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Patente smarrita: come richiedere il duplicato senza errori
Patente smarrita: come richiedere il duplicato senza errori
In breve: se hai smarrito la patente di guida, presenta la denuncia alle Forze dell’Ordine, porta un documento d’identità valido e due fotografie formato tessera. L’ufficio verifica se la patente è “duplicabile” direttamente dall’Ufficio Centrale Operativo (UCO) della Motorizzazione. Se lo è, ricevi un permesso provvisorio di guida e il duplicato viene prodotto dopo il pagamento PagoPA; se non lo è, dovrai completare la pratica presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.
Un portafoglio aperto e lo scomparto vuoto rendono evidente il primo controllo da fare prima della denuncia: verificare che la patente non sia stata semplicemente riposta altrove.
Che cosa devo fare subito dopo essermi accorto dello smarrimento?
La prima azione utile è cercare con attenzione la patente e, se non si trova, presentare la denuncia di smarrimento alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. Il Portale dell’Automobilista indica di effettuare la denuncia entro 48 ore dall’evento. Porta con te un documento d’identità valido e, se disponibili, il codice fiscale e le informazioni della patente, come numero, categoria o data di rilascio. Non aspettare di avere tutti questi dati: se non conosci il numero, sarà l’ufficio a verificare la posizione negli archivi.
La denuncia non serve soltanto a registrare la perdita. In quella sede le Forze dell’Ordine controllano anche se la patente può essere duplicata con la procedura semplificata. Questa verifica determina il percorso successivo e la tariffa da pagare. Se la patente è stata rubata, descrivi il fatto come sottrazione; se è stata distrutta, indica la distruzione. La procedura amministrativa è collegata alla causa dichiarata e non va sostituita con una generica autodichiarazione.
Quali documenti e fotografie servono?
Per ottenere il permesso provvisorio, la procedura ufficiale richiede normalmente:
un documento d’identità in corso di validità;
due fotografie recenti formato tessera;
la denuncia di smarrimento, che viene redatta dall’autorità e ti viene consegnata in copia;
eventuali dati utili a identificare la patente, se li possiedi.
Le fotografie devono essere adatte a un documento di guida. È prudente portarne due uguali e recenti, evitando immagini ritagliate da fotografie personali. L’ufficio può autenticare o trattenere una fotografia secondo la procedura applicata. Prima di andare, verifica se la stazione scelta riceve denunce negli orari desiderati: la disponibilità del servizio e le modalità di accesso possono variare localmente.
Allo sportello vengono mostrati il documento d’identità e le due fotografie: sono gli elementi da preparare per la denuncia e per il permesso provvisorio.
Come capisco se la patente è duplicabile?
Non devi stabilirlo da solo. La verifica viene svolta dalle Forze dell’Ordine quando presenti la denuncia. Il risultato compare nella documentazione rilasciata:
Esito della verifica
Che cosa succede
Duplicabile dall’UCO
Ricevi il permesso provvisorio di guida e la pratica viene trasmessa per l’emissione del nuovo documento, dopo il pagamento richiesto.
Non duplicabile dall’UCO
Il permesso provvisorio riporta la non duplicabilità e devi rivolgerti all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, oppure a un’agenzia di pratiche auto che presenti la richiesta per tuo conto.
La dicitura “non duplicabile” non significa che hai perso il diritto a ottenere una patente sostitutiva. Significa che il duplicato non può essere emesso automaticamente sulla base dei dati disponibili e che serve una verifica o una pratica presso la Motorizzazione. In questo caso chiedi all’ufficio l’elenco aggiornato dei moduli, degli allegati e delle modalità di prenotazione: non tutti gli UMC adottano le stesse modalità organizzative.
Quando devo pagare e quale tariffa PagoPA devo scegliere?
Per il duplicato della patente per smarrimento, sottrazione o distruzione, il Portale dell’Automobilista indica la tariffa PagoPA con codice 2E. L’importo da versare deve essere quello visualizzato nella piattaforma al momento della richiesta, perché i tariffari e le istruzioni operative possono essere aggiornati. Il codice fiscale indicato come pagatore deve corrispondere a quello dell’intestatario della patente.
Il pagamento è indispensabile per l’emissione del nuovo documento, ma non è necessario per ricevere nell’immediato il permesso provvisorio dalle Forze dell’Ordine. Il pagamento può essere effettuato dalla piattaforma PagoPA del Portale dell’Automobilista; per le pratiche di duplicato a seguito di smarrimento, furto o distruzione è disponibile anche il percorso senza autenticazione. Conserva la ricevuta e il codice IUV: possono essere richiesti per verificare o completare la pratica.
La ricevuta del pagamento va conservata insieme al permesso provvisorio: l’immagine mostra un esempio generico di conferma, non la schermata ufficiale di PagoPA.
Posso guidare mentre aspetto il duplicato?
Sì, ma devi avere con te il permesso provvisorio di guida valido rilasciato nell’ambito della denuncia. Controlla attentamente la data di scadenza e le eventuali limitazioni riportate sul documento. Non guidare facendo affidamento soltanto sulla copia della denuncia o su una fotografia della patente smarrita: sono documenti diversi dal permesso provvisorio.
Dal momento della denuncia o del rilascio del permesso provvisorio, la patente dichiarata smarrita non è più valida. Se la ritrovi, non usarla e non consegnarla come documento valido: il Portale dell’Automobilista precisa che deve essere distrutta. Continua a utilizzare il permesso provvisorio finché non ricevi il duplicato, seguendo le indicazioni dell’autorità che lo ha emesso.
Come viene consegnata la nuova patente?
Per le patenti duplicabili con procedura semplificata, la Motorizzazione elabora la nuova tessera e la invia all’indirizzo di residenza oppure a un altro indirizzo indicato al momento della denuncia. Il recapito è svolto da Poste Italiane. La pagina ufficiale sul recapito indica un costo di consegna di 7,32 euro, da pagare al momento della consegna a domicilio o del ritiro presso l’ufficio postale, con le modalità accettate dal servizio.
Il servizio prevede un solo tentativo di consegna. Se non sei presente, viene lasciato un avviso con le istruzioni per ritirare il plico in giacenza. Controlla quindi che il nome sia visibile sul citofono o sulla cassetta e che l’indirizzo comunicato sia corretto.
Il duplicato viene recapitato all’indirizzo indicato: è utile organizzarsi per essere presenti al primo tentativo di consegna o seguire l’avviso lasciato dal portalettere.
Che cosa faccio se il duplicato non arriva?
Prima controlla la ricevuta PagoPA, l’indirizzo indicato e l’eventuale avviso di mancata consegna. Se la patente non è arrivata entro 45 giorni dalla denuncia, il Portale dell’Automobilista mette a disposizione il Contact Center per informazioni sui duplicati e sulle pratiche patenti. Alla data di consultazione di questa guida, i contatti pubblicati sono 800 23 23 23 da rete fissa, 06 45 77 59 27 da cellulare e l’indirizzo email uco.dgmot@servizidt.it. Il servizio telefonico risulta attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 8:00 alle 14:00. Verifica sempre la pagina contatti prima di chiamare, perché numeri e orari possono cambiare.
Se ho fatto la denuncia all’estero, è sufficiente?
No, secondo le indicazioni pubblicate dal Portale dell’Automobilista, una denuncia presentata all’estero deve essere ripetuta in Italia. Rivolgiti quindi a un organo di polizia italiano e porta la documentazione estera come supporto, senza considerarla automaticamente sostitutiva della denuncia italiana.
Checklist finale prima di uscire dall’ufficio
Hai la copia della denuncia?
Il permesso provvisorio indica chiaramente la validità e l’eventuale non duplicabilità?
Sai se la patente è stata classificata come duplicabile dall’UCO?
Hai ricevuto le istruzioni per il pagamento PagoPA con tariffa 2E?
Hai verificato l’indirizzo di consegna?
Hai conservato ricevuta, codice IUV e riferimenti della pratica?