Carta dedicata a te 2026: chi può riceverla e quali sono i requisiti
Carta dedicata a te 2026: requisiti ISEE, priorità, esclusioni, importo di 500 euro e scadenze per capire chi può riceverla.
Dal 1° luglio 2026 è cambiata una delle regole più importanti per chi arriva alla pensione con una posizione di previdenza complementare: il limite ordinario della prestazione erogabile subito in capitale è salito dal 50% al 60% del montante finale accumulato. La modifica è stata introdotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e recepita nelle istruzioni COVIP del 25 giugno 2026. Per chi sta per andare in pensione, quindi, il punto di partenza non è più “metà capitale e metà rendita”, ma, in via ordinaria, fino al 60% in capitale e la parte restante secondo le modalità previste dalla normativa e dal proprio fondo.
La norma di riferimento è l’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, modificato dalla Legge di Bilancio 2026. Il testo aggiornato ha sostituito il precedente limite del 50% con il 60% del montante finale accumulato. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° luglio 2026. Il testo della legge è consultabile nel documento ufficiale pubblicato da COVIP: Legge 30 dicembre 2025, n. 199. COVIP ha inoltre pubblicato le Istruzioni del 25 giugno 2026 sulle prestazioni pensionistiche.
In pratica, se al momento del pensionamento il montante finale è pari a 100.000 euro, il limite ordinario del capitale richiedibile è 60.000 euro. Se il montante è 200.000 euro, il limite ordinario è 120.000 euro. Non significa che si debba necessariamente ritirare il 60%: è un tetto massimo, non una quota obbligatoria.
| Montante finale | Capitale massimo ordinario dal 1° luglio 2026 | Quota residua |
|---|---|---|
| 50.000 € | fino a 30.000 € | almeno 20.000 € |
| 100.000 € | fino a 60.000 € | almeno 40.000 € |
| 150.000 € | fino a 90.000 € | almeno 60.000 € |
| 250.000 € | fino a 150.000 € | almeno 100.000 € |
Questi esempi mostrano solo il limite percentuale e non tengono conto di eventuali anticipazioni, riscatti, regole transitorie, componenti maturate in periodi fiscali diversi o particolarità della singola posizione. Prima di presentare la richiesta, è quindi utile chiedere al fondo un conteggio aggiornato del montante effettivamente liquidabile.
Il 60% è la regola generale, ma non è l’unico scenario. COVIP ricorda che l’intera posizione può essere liquidata in capitale in alcuni casi specifici. Il primo riguarda le posizioni per cui la pensione complementare risulterebbe molto bassa: se la rendita vitalizia ottenibile convertendo almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell’assegno sociale, la prestazione può essere erogata interamente in capitale. La verifica richiede un calcolo concreto, non una semplice stima fatta dal risparmiatore.
Il secondo caso riguarda i cosiddetti “vecchi iscritti”, cioè, in sintesi, soggetti che rientrano nel particolare regime previsto per le adesioni anteriori alla riforma del 1993. COVIP indica che, nei casi previsti, questa categoria può accedere alla liquidazione integrale in capitale. Per verificare se la propria posizione rientra davvero nella disciplina, è meglio controllare la qualifica comunicata dal fondo anziché basarsi soltanto sulla data del primo versamento. La pagina ufficiale COVIP sulla liquidazione totale è disponibile qui: quando è possibile chiedere l’intera posizione in capitale.
La scelta tra capitale e altre forme di prestazione nasce quando sono maturati i requisiti di accesso alla pensione nel regime obbligatorio di appartenenza e, di norma, almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare. COVIP descrive questi presupposti nella propria sezione dedicata alla prestazione pensionistica complementare.
Questo punto è importante perché il “ritiro del capitale alla pensione” non va confuso con anticipazioni e riscatti durante la fase di accumulo. Sono istituti diversi, con condizioni, limiti e conseguenze differenti. Un’anticipazione ottenuta anni prima, per esempio, riduce la posizione che resta disponibile al pensionamento se non viene reintegrata.
La riforma del 2026 non ha modificato soltanto la percentuale del capitale. Nelle forme a contribuzione definita ha introdotto, in alternativa alla rendita vitalizia, nuove modalità di erogazione. Dal 1° luglio 2026 sono previste la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili entro i limiti stabiliti dalla legge. COVIP segnala inoltre che, dal 31 ottobre 2026, sarà possibile richiedere anche l’erogazione frazionata del montante per un periodo non inferiore a cinque anni.
Alla data del 16 settembre 2026, quindi, questa ultima modalità non è ancora operativa. È una distinzione utile per evitare di considerare disponibile oggi un’opzione che decorre più avanti. Le nuove modalità non equivalgono automaticamente a un prelievo immediato del 100%: hanno regole proprie, tempi di erogazione e disciplina fiscale specifica.
Per le prestazioni pensionistiche in capitale riferite ai contributi versati dal 1° gennaio 2007, COVIP indica una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile in funzione dell’anzianità di partecipazione. Dopo il quindicesimo anno, l’aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno successivo, fino a una riduzione massima di 6 punti percentuali; con 35 anni di partecipazione può quindi arrivare al 9%. La spiegazione ufficiale è disponibile nella pagina COVIP sul trattamento fiscale della prestazione in capitale.
Non tutto il montante viene necessariamente tassato nello stesso modo. Rendimenti già assoggettati a imposta e contributi non dedotti seguono regole specifiche; inoltre, per somme maturate prima del 2007 possono entrare in gioco discipline fiscali precedenti. Per questo il valore “lordo” del capitale massimo non coincide sempre con quanto arriverà sul conto corrente.
La Legge n. 199/2025 prevede per l’erogazione frazionata del montante una disciplina fiscale distinta: sulla parte imponibile è prevista una ritenuta del 20%, riducibile di 0,25 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un massimo di 5 punti percentuali. È quindi importante non confondere la tassazione della prestazione pensionistica ordinaria in capitale con quella della nuova erogazione frazionata.
Se l’obiettivo è scegliere tra capitale immediato, rendita o erogazioni distribuite nel tempo, il confronto dovrebbe essere fatto sul netto stimato e non solo sulle percentuali lorde.
Il fatto che la legge consenta di ritirare fino al 60% non significa che il 60% sia sempre la scelta più adatta. Il capitale offre disponibilità immediata: può servire per estinguere un debito, sostenere una spesa importante, creare una riserva di emergenza o riorganizzare il patrimonio. La controparte è che ogni euro ritirato riduce le risorse che restano destinate a produrre un flusso pensionistico futuro.
Prima di scegliere, è utile confrontare almeno quattro dati: il montante finale aggiornato, l’importo netto ottenibile nelle diverse opzioni, la pensione pubblica attesa e le spese ricorrenti previste dopo il pensionamento. Se il fondo mette a disposizione simulazioni o documenti personalizzati, vanno preferiti ai calcoli generici.
Nel 2026 alcuni materiali informativi precedenti alla riforma continuano a riportare il vecchio limite del 50%. La fonte decisiva per le richieste presentate dopo l’entrata in vigore della modifica è però il testo normativo aggiornato, che dal 1° luglio 2026 porta il limite ordinario al 60%, insieme alle istruzioni COVIP adottate il 25 giugno 2026. Quando una pagina informativa sintetica e una norma aggiornata non coincidono ancora perfettamente, è prudente verificare la data del documento e fare riferimento alla disciplina vigente.
Per chi va in pensione nel secondo semestre del 2026, la risposta generale è chiara: il capitale ritirabile subito può arrivare fino al 60% del montante finale accumulato. Il 100% resta possibile nelle situazioni specifiche previste dalla legge, tra cui il caso della rendita di importo molto contenuto e determinate posizioni di “vecchi iscritti”. Dal 2026 sono inoltre disponibili nuove forme di erogazione, mentre l’erogazione frazionata del montante diventa operativa dal 31 ottobre 2026.
La percentuale massima, però, è solo il primo numero da guardare. Il risultato concreto dipende dalla posizione individuale, dalla storia contributiva, dalla fiscalità applicabile e dalle opzioni effettivamente offerte dal fondo. Prima della domanda conviene quindi ottenere un prospetto personalizzato e confrontare non soltanto “quanto posso ritirare”, ma anche quanto reddito pensionistico rimarrà dopo il prelievo.
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