Congedo per malattia dei figli 2026: nuove regole, giorni e retribuzione

Nel 2026 il congedo per malattia dei figli cambia soprattutto per i bambini tra 3 e 14 anni. Dal 1° gennaio 2026 ciascun genitore lavoratore dipendente può assentarsi fino a 10 giorni lavorativi all’anno per la malattia di ogni figlio in questa fascia d’età, sempre in alternativa all’altro genitore. Prima il limite era di 5 giorni e l’età massima era fissata a 8 anni.

La modifica non trasforma automaticamente questi giorni in un’assenza retribuita e non elimina la necessità del certificato medico. Per capire cosa spetta davvero bisogna separare tre elementi: il diritto ad assentarsi, la documentazione richiesta e il trattamento economico previsto dalla legge o dal contratto collettivo applicato.

Un genitore assiste a casa un bambino malato mentre sul tavolo ci sono laptop, telefono e documenti di lavoro
Un genitore assiste a casa un bambino malato e organizza gli adempimenti necessari per comunicare l’assenza dal lavoro.

Qual è la nuova regola del congedo per malattia dei figli?

Dato verificato: la legge di bilancio 2026, legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha modificato l’articolo 47 del decreto legislativo n. 151/2001. Per ogni figlio di età compresa tra 3 e 14 anni, ciascun genitore può utilizzare fino a 10 giorni lavorativi di congedo per malattia all’anno. Il diritto è alternativo: i due genitori non possono usare il congedo negli stessi giorni per lo stesso figlio.

La sintesi è stata pubblicata dall’INPS nelle novità della legge di bilancio 2026 e dal Ministero del Lavoro nella scheda sulle principali misure 2026. Entrambe le fonti indicano il passaggio da 5 a 10 giorni e l’estensione della fascia da 3-8 a 3-14 anni.

Azione utile: se tuo figlio ha già compiuto 8 anni ma non ha ancora compiuto 14 anni, verifica con l’ufficio del personale la procedura per utilizzare il nuovo limite, indicando l’anno di riferimento e i giorni eventualmente già fruiti nel 2026.

Che cosa resta invariato per i figli fino a 3 anni?

Dato verificato: per la malattia di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro, alternativamente, per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino. La riforma 2026 non sostituisce questa regola con un tetto di 10 giorni.

Questo non significa, però, che ogni giorno sia pagato. La disciplina economica è distinta dal diritto all’assenza. Per i periodi di congedo per malattia del figlio, il Dipartimento per le politiche della famiglia conferma il diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. Il portale del Dipartimento per le politiche della famiglia riporta la regola aggiornata all’articolo 47 e il riferimento all’articolo 49 del decreto legislativo n. 151/2001.

Azione utile: chiedi al datore di lavoro come saranno registrati i giorni nei primi tre anni e controlla il cedolino: il versamento contributivo non equivale necessariamente alla presenza di una voce di retribuzione piena.

I 10 giorni sono retribuiti?

Dato verificato: la legge non prevede un’indennità generale per il congedo per malattia del figlio. La pagina del Ministero del Lavoro, aggiornata al 18 novembre 2024 e utile per la regola economica di base, precisa che i contratti collettivi possono stabilire condizioni di maggior favore. La legge di bilancio 2026 ha aumentato i giorni e l’età del figlio, ma le fonti istituzionali consultate non indicano una nuova indennità generale per i giorni aggiuntivi.

Ne deriva un equivoco frequente: “10 giorni disponibili” non significa “10 giorni pagati al 100%”. Il trattamento può dipendere dal CCNL, dal settore, dalla qualifica e da eventuali accordi aziendali. Nel settore pubblico, inoltre, la contrattazione e le regole dell’amministrazione possono prevedere disposizioni più favorevoli rispetto al minimo legale.

Azione utile: cerca nel CCNL la voce relativa a “malattia del figlio” o “congedi per malattia del bambino” e chiedi una conferma scritta a HR, al consulente del lavoro o all’ufficio competente prima di stimare la busta paga.

Serve un certificato medico per giustificare l’assenza?

Dato verificato: sì. Il Ministero del Lavoro indica che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro il certificato di malattia relativo al minore. Nella disciplina di riferimento per il 2026 è inoltre previsto l’invio telematico della certificazione da parte del medico curante del Servizio sanitario nazionale o convenzionato all’INPS. Il certificato riguarda la malattia del figlio, non una malattia del genitore.

Dipende dal contesto: la modalità concreta con cui il genitore comunica l’assenza può essere stabilita dal regolamento aziendale, dal CCNL o dalle procedure dell’amministrazione. Alcuni datori richiedono una comunicazione immediata al responsabile e l’invio della documentazione all’ufficio del personale; altri utilizzano un portale interno. La fonte ministeriale consultata non sostituisce queste istruzioni organizzative.

Azione utile: prima di assentarti, comunica tempestivamente la data di inizio e la durata prevista, poi chiedi quale riferimento o ricevuta conservare per dimostrare l’avvenuta trasmissione del certificato.

Il limite di 10 giorni vale per la famiglia o per ciascun genitore?

Dato verificato: il limite è individuale: ciascun genitore ha fino a 10 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio nella fascia tra 3 e 14 anni. L’uso è alternativo, quindi non è possibile coprire gli stessi giorni con entrambi i genitori. Il conteggio è riferito a ciascun figlio, non a tutto il nucleo familiare come unico blocco.

Per esempio, se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti e rispettano le condizioni, possono organizzare le assenze in periodi diversi. Non è invece corretto sommare automaticamente i giorni per assistere contemporaneamente lo stesso bambino o utilizzare il congedo come una disponibilità indistinta da distribuire senza indicare chi si assenta.

Azione utile: tenete un prospetto separato per ogni figlio, con nome, età, date della malattia, genitore assente e giorni già utilizzati. In questo modo evitate di superare il limite individuale o di sovrapporre le assenze.

È uguale al congedo parentale?

Da non confondere: il congedo per malattia del figlio serve quando l’assenza è collegata alla malattia certificata del minore. Il congedo parentale è un istituto diverso, utilizzabile per la cura del figlio secondo propri limiti di durata, età e indennizzo. Nel 2026 anche il congedo parentale è stato esteso fino ai 14 anni, ma questa estensione non crea giorni supplementari di congedo per malattia né consente di sostituire liberamente un istituto con l’altro.

La differenza incide sulla documentazione e sulla gestione delle ferie, della retribuzione e dei contributi. Usare il modulo sbagliato può portare a una registrazione errata dell’assenza o a una richiesta incompleta.

Azione utile: quando contatti HR, descrivi la causa precisa dell’assenza: “malattia del figlio” oppure “congedo parentale”. Non limitarti a chiedere genericamente un “permesso per mio figlio”.

Come incidono ferie, tredicesima e anzianità?

Dato verificato: il documento del Ministero del Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro 2026-2028 riporta che i periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alle mensilità supplementari, secondo l’articolo 48 del decreto legislativo n. 151/2001. La regola concreta può essere migliorata dalla contrattazione collettiva.

Questo chiarisce un’altra possibile incomprensione: il fatto che l’assenza contribuisca all’anzianità non significa che produca automaticamente gli stessi effetti di una giornata lavorata su ogni voce del rapporto. Ferie, tredicesima e altre mensilità supplementari vanno controllate alla luce del CCNL applicato e della durata effettiva dell’assenza.

Azione utile: se noti una variazione nel saldo ferie o nella tredicesima, confronta la voce con il CCNL e chiedi al datore una spiegazione del criterio utilizzato, invece di correggere autonomamente la registrazione.

Che cosa non è ancora possibile stabilire senza conoscere il caso?

Non esiste una risposta unica per il valore della busta paga, per il preavviso o per il modulo interno da usare. Questi aspetti possono dipendere dal contratto collettivo, dal tipo di datore, dalla posizione del genitore, dall’età esatta del figlio e dalla sovrapposizione con altre assenze. Le fonti ufficiali fissano il minimo legale, ma non sostituiscono la verifica della disciplina applicata al singolo rapporto.

È inoltre prudente non dare per scontato che un lavoratore autonomo possa utilizzare lo stesso congedo: la scheda ministeriale descrive il diritto per i lavoratori dipendenti. Chi lavora con partita IVA o in una forma non subordinata deve verificare una tutela diversa, se prevista.

Azione utile: prepara quattro informazioni prima di chiedere assistenza: settore pubblico o privato, CCNL, età del figlio e date dell’assenza. Con questi dati l’ufficio competente può verificare il limite e il trattamento corretto più rapidamente.

Checklist pratica per il 2026

  • Verifica se il figlio ha meno di 3 anni oppure tra 3 e 14 anni.
  • Conta i giorni già utilizzati nel 2026 per quello specifico figlio.
  • Controlla che l’altro genitore non utilizzi gli stessi giorni per la stessa malattia.
  • Fatti rilasciare il certificato medico relativo al minore.
  • Comunica tempestivamente l’assenza secondo le istruzioni aziendali o dell’amministrazione.
  • Verifica nel CCNL se esistono retribuzione, integrazioni o condizioni migliori.
  • Conserva certificato, comunicazione e ricevuta di consegna.
  • Controlla cedolino, ferie, mensilità supplementari e contribuzione dopo l’assenza.

In sintesi

La nuova regola 2026 amplia concretamente la tutela: per ogni figlio tra 3 e 14 anni ciascun genitore dipendente dispone di un massimo di 10 giorni lavorativi annui, in alternativa all’altro genitore. Fino ai 3 anni resta possibile assentarsi per il periodo corrispondente alla malattia del bambino. Il certificato medico continua a essere essenziale e la legge non stabilisce una retribuzione generale, anche se il CCNL può riconoscere condizioni migliori.

La scheda del Ministero del Lavoro sul congedo per malattia del figlio riportava ancora il limite precedente nell’aggiornamento del 18 novembre 2024; per i nuovi valori del 2026 è quindi necessario fare riferimento agli aggiornamenti della legge di bilancio, dell’INPS e del Dipartimento per le politiche della famiglia. In caso di contrasto apparente, verifica sempre la versione più recente della norma e il contratto collettivo applicato.

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