Carta dedicata a te 2026: chi può riceverla e quali sono i requisiti
Carta dedicata a te 2026: requisiti ISEE, priorità, esclusioni, importo di 500 euro e scadenze per capire chi può riceverla.
Aggiornamento: 16 settembre 2026. La novità più importante dei congedi parentali 2026 riguarda i genitori lavoratori dipendenti: il periodo entro cui utilizzare il congedo parentale ordinario passa dal compimento dei 12 anni al compimento dei 14 anni del figlio. L’estensione vale anche per il prolungamento collegato ai figli con disabilità e per adozioni e affidamenti, secondo le condizioni previste dalla legge.
Questo cambiamento amplia il tempo utile, ma non crea automaticamente nuovi mesi e non trasforma tutto il congedo in un’assenza pagata all’80%. Per fare una richiesta corretta occorre distinguere quattro elementi: il tipo di rapporto di lavoro, l’età o la data di ingresso del minore, i mesi già consumati da entrambi i genitori e la percentuale di indennità applicabile.
La Legge di Bilancio 2026 ha esteso ai 14 anni l’operatività del congedo parentale ordinario per i lavoratori dipendenti. In pratica, la madre può utilizzare il congedo dopo la fine del congedo di maternità; il padre può utilizzarlo dalla nascita del figlio. Per i genitori adottivi o affidatari, il riferimento è l’ingresso del minore in famiglia, entro 14 anni da tale ingresso e comunque non oltre la maggiore età.
| Regola | Prima | Nel 2026 |
|---|---|---|
| Età massima per il congedo ordinario dei dipendenti | Entro 12 anni | Entro 14 anni |
| Limite complessivo della coppia | 10 mesi, elevabili a 11 | 10 mesi, elevabili a 11 |
| Indennità ordinaria | 30% nei limiti previsti | 30% nei limiti previsti |
| Mesi con possibile indennità all’80% | Fino a 3 complessivi, se ricorrono le condizioni | Fino a 3 complessivi, se ricorrono le condizioni |
La tabella chiarisce il punto più facile da fraintendere: il legislatore ha allungato la finestra temporale, non il tetto massimo dei mesi. Un genitore che nel 2026 ha ancora mesi disponibili può quindi usarli anche quando il figlio ha superato i 12 anni, ma deve comunque rispettare i limiti individuali e familiari.
Il congedo parentale è un’astensione facoltativa dal lavoro per assistere il figlio. Le regole non sono identiche per tutte le categorie. La pagina INPS aggiornata sul congedo dei dipendenti si riferisce ai lavoratori con rapporto in corso e non comprende, per questa prestazione, lavoratori domestici e lavoratori a domicilio. Se il rapporto è cessato o sospeso, l’indennità non spetta.

Per i lavoratori dipendenti, il limite ordinario complessivo è di 10 mesi tra madre e padre. Sale a 11 se il padre utilizza almeno tre mesi, anche in modo frazionato. In linea generale, la madre può arrivare a sei mesi; il padre a sei, che diventano sette quando raggiunge il requisito dei tre mesi; il genitore solo può arrivare a 11 mesi. I periodi possono essere fruiti anche contemporaneamente dai due genitori, ma ogni giornata utilizzata consuma il rispettivo contatore.
Il congedo può essere continuativo oppure frazionato. La fruizione oraria richiede attenzione: se il contratto collettivo disciplina le frazioni di ora, si seguono i criteri lì stabiliti. In assenza di una disciplina specifica, l’INPS prevede la fruizione a mezza giornata, calcolata sulla metà dell’orario medio giornaliero di riferimento. Non è quindi corretto scegliere liberamente qualsiasi numero di ore senza verificare il contratto applicato.
Entro il limite massimo di nove mesi indennizzabili, la regola generale è il 30% della retribuzione media giornaliera. La ripartizione comprende tre mesi non trasferibili alla madre, tre mesi non trasferibili al padre e altri tre mesi utilizzabili alternativamente dai due genitori. Per un genitore solo, l’INPS indica nove mesi indennizzati al 30%; per i periodi oltre i nove mesi l’indennità del 30% è subordinata al reddito individuale sotto la soglia prevista, pari a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione.
La maggiorazione all’80% riguarda al massimo tre mesi complessivi della coppia, non tre mesi aggiuntivi. La misura si colloca nei mesi non trasferibili e richiede, tra le altre condizioni, che il congedo sia fruito prima del compimento dei sei anni del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia. Per il terzo mese maggiorato, l’INPS indica periodi fruiti dal 1° gennaio 2025 e maternità o paternità terminata dopo il 31 dicembre 2024; per nascite o ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2025, la maggiorazione può operare senza attendere la fine del congedo obbligatorio.
“All’80%” non significa necessariamente l’80% dell’importo netto che compare normalmente in busta paga. Si tratta dell’indennità calcolata sulla retribuzione media secondo le regole INPS, con il trattamento fiscale e contributivo applicabile. Prima di programmare molti giorni, conviene chiedere all’ufficio paghe una simulazione prudenziale.
Annota la data di nascita del figlio oppure la data di ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Verifica anche se il rapporto di lavoro è attivo, quanti mesi ha già utilizzato l’altro genitore e se il periodo che vuoi chiedere rientra nella fascia utile per l’80%. Per i dipendenti, il nuovo limite anagrafico è 14 anni; per autonomi e Gestione Separata valgono finestre differenti.
L’INPS ha inserito nel servizio “Domande di maternità e paternità” la funzione “Consulta contatori congedo parentale”. Usala per confrontare i dati dell’Istituto con il calendario familiare e con le richieste già inviate. Se trovi una discordanza, non compensarla inserendo un numero stimato: conserva i protocolli precedenti e chiedi assistenza a un patronato o all’INPS.

La domanda per l’indennità dei dipendenti va inviata online tramite il servizio INPS “Domande di maternità e paternità”. In alternativa puoi utilizzare il Contact Center, al numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile, oppure un patronato. Nella richiesta seleziona il figlio interessato, indica il periodo, scegli la fruizione giornaliera o oraria e, quando disponibile, specifica l’indennità maggiorata.
Il termine è decisivo: se presenti la domanda dopo l’inizio dell’assenza, l’INPS riconosce il pagamento soltanto per i giorni successivi alla data di presentazione. Per questo è prudente inviare la domanda appena il periodo è definito e salvare ricevuta, numero di protocollo e copia dei dati trasmessi.

La richiesta INPS non sostituisce la comunicazione organizzativa all’azienda. Il portale del Ministero del Lavoro indica, come regola generale, un preavviso minimo di cinque giorni per il congedo e di due giorni per la fruizione oraria, salvo diversa previsione del contratto collettivo. Invia la comunicazione con le date esatte e conserva la prova dell’invio. Per il personale pubblico o per contratti con regole specifiche, controlla anche la procedura interna dell’amministrazione o dell’ente.

Se sei un lavoratore dipendente e tuo figlio ha tra 12 e 14 anni, il primo controllo utile è verificare se esistono ancora mesi residui: l’estensione temporale può riaprire una possibilità che prima sarebbe scaduta, ma non recupera periodi già consumati. Se invece il figlio è sotto i sei anni, conviene analizzare separatamente il diritto all’80%, perché la percentuale dipende dalle date e dai mesi non trasferibili rimasti.
In caso di adozione, affidamento, disabilità, genitore solo, part-time, lavoro agricolo o rapporto con più gestioni previdenziali, la domanda merita un controllo individuale. La misura del 2026 è utile soprattutto perché rende più flessibile il calendario dei dipendenti; il risultato corretto, però, dipende dall’incrocio tra categoria, contatori, età del minore, contratto collettivo e data di presentazione.
Per la verifica finale consulta la notizia INPS sull’estensione ai 14 anni, la scheda INPS per i lavoratori dipendenti, la sintesi INPS della Legge di Bilancio 2026, la scheda INPS per gli autonomi e la scheda INPS per la Gestione Separata. Le istruzioni operative possono essere aggiornate: prima di inviare la domanda, controlla sempre la versione corrente del servizio e le eventuali indicazioni del tuo datore di lavoro.
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