Come smaltire un microonde a Torino: guida pratica ai RAEE
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Nel 2026 la regola di fondo non è cambiata: l’Assegno unico e universale può continuare dopo i 18 anni, ma non automaticamente in ogni caso. Per i figli maggiorenni, in genere, il diritto prosegue fino al compimento dei 21 anni solo se ricorre almeno una delle condizioni previste dalla legge. L’eccezione più importante riguarda i figli con disabilità a carico, per i quali non esiste un limite massimo di età.
La novità più recente verificata nel 2026 riguarda soprattutto i casi transfrontalieri: l’INPS ha chiarito che, ai soli fini dell’Assegno unico, possono essere considerati anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea se fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. Questa modifica amplia alcuni casi di accesso, ma non elimina i requisiti specifici previsti per i figli maggiorenni. Le indicazioni aggiornate sono nella comunicazione INPS del 3 settembre 2026.

Per un figlio tra 18 e 20 anni, quindi fino al giorno precedente il compimento dei 21 anni, l’Assegno unico può spettare se il figlio è a carico e si trova in almeno una delle situazioni previste dall’articolo 2 del decreto legislativo 230/2021. In pratica, occorre verificare se il giovane:
Queste condizioni sono richiamate anche nelle istruzioni INPS sui beneficiari maggiorenni. Per il testo normativo si può consultare il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 su Normattiva; per una lettura operativa è disponibile la scheda ufficiale INPS sull’Assegno unico.
Uno dei punti che genera più errori è il limite degli 8.000 euro annui. Nelle istruzioni INPS di dettaglio, il limite è collegato alla situazione del figlio maggiorenne che svolge un tirocinio o un’attività lavorativa. Non va quindi letto come una soglia autonoma che sostituisce tutte le altre condizioni.
Un esempio aiuta. Un figlio di 19 anni iscritto all’università rientra nella condizione relativa allo studio. Un altro figlio di 20 anni che lavora deve invece verificare anche il proprio reddito complessivo rispetto al limite previsto. Un giovane che non studia e non lavora può rientrare se è formalmente registrato come disoccupato e in cerca di occupazione presso i servizi pubblici per l’impiego.
Se la situazione è borderline, per esempio perché il reddito varia durante l’anno o perché il rapporto di lavoro cambia, è prudente non basarsi solo sull’ultima busta paga. Il dato rilevante è il reddito complessivo annuo previsto dalla disciplina applicabile, e una variazione significativa può richiedere l’aggiornamento delle informazioni comunicate all’INPS.
Un controllo ben fatto dovrebbe produrre un risultato semplice: si deve poter indicare con precisione quale requisito consente la prosecuzione dell’Assegno e quale documento o informazione lo dimostra. Se non è possibile farlo, conviene verificare la pratica prima di dare per scontata la continuità dei pagamenti.
| Situazione del figlio | Segnale che il requisito è verificabile | Quando ricontrollare |
|---|---|---|
| Studente | Iscrizione effettiva a scuola, formazione professionale o università | Se interrompe, conclude o cambia percorso |
| Tirocinante o lavoratore | Attività in corso e reddito complessivo annuo sotto il limite previsto | Se aumenta il reddito o cambia contratto |
| Disoccupato | Registrazione presso i servizi pubblici per l’impiego e ricerca di lavoro | Se inizia a lavorare o perde lo stato richiesto |
| Servizio civile | Partecipazione al Servizio civile universale | Alla conclusione del servizio |
| Figlio con disabilità | Condizione di disabilità rilevante ai fini della prestazione | In caso di variazioni amministrative o della documentazione |
Il passaggio alla maggiore età merita attenzione perché la pratica può richiedere un’integrazione. L’INPS ha spiegato che, quando un figlio diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, il genitore deve indicare la condizione che consente di continuare a riconoscere l’Assegno. In assenza di questa informazione la posizione può essere messa “in evidenza” per l’integrazione dei dati.
Le istruzioni operative chiariscono inoltre che il figlio, una volta maggiorenne, può presentare una propria domanda e chiedere il pagamento diretto della quota che gli spetta. In tal caso la sua domanda sostituisce, per quella quota, la posizione inserita nella domanda del genitore. Questi aspetti sono descritti nel messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022 e nella scheda di servizio aggiornata dell’Istituto.
Per un figlio senza disabilità, l’Assegno unico non prosegue oltre il compimento dei 21 anni. Non conta, per esempio, che il figlio sia ancora iscritto all’università o che continui a vivere con i genitori. Il limite di età è parte della struttura stessa della prestazione.
Per il figlio con disabilità a carico, invece, l’Assegno unico è previsto senza limiti di età. È una differenza sostanziale e va tenuta distinta dalle regole applicabili ai figli maggiorenni senza disabilità.
L’ISEE serve soprattutto a determinare quanto spetta. Per il 2026 l’INPS ha aggiornato importi e soglie e ha confermato che le domande già accolte negli anni precedenti continuano senza necessità di ripresentarle, salvo casi di decadenza, revoca o reiezione. Dal mese di marzo 2026, in assenza di un ISEE valido, l’Assegno viene corrisposto negli importi minimi previsti.
La comunicazione INPS del 2 febbraio 2026 ricorda inoltre che la DSU presentata entro il 30 giugno 2026 consente, nei casi previsti, di recuperare gli arretrati da marzo. Gli importi 2026 e le fasce ISEE sono riportati nella circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026.
Per questo motivo un buon controllo non si ferma alla domanda “spetta o non spetta?”. Occorre distinguere due verifiche: prima il diritto alla prestazione, poi la correttezza dell’importo. Un ISEE assente o non aggiornato può ridurre la somma riconosciuta anche quando il requisito legato al figlio maggiorenne è rispettato.
La maggiore età, da sola, non interrompe il beneficio. La frequenza scolastica rientra tra le condizioni previste. È però importante che, dopo il compimento dei 18 anni, la pratica contenga le informazioni richieste dall’INPS sulla nuova condizione del figlio.
Il lavoro non esclude automaticamente l’Assegno unico. In questo caso è necessario verificare il reddito complessivo annuo rispetto alla soglia di 8.000 euro prevista per il figlio maggiorenne che svolge un tirocinio o un’attività lavorativa. Se il reddito supera il limite, la condizione lavorativa non consente più di mantenere il beneficio su questa base.
Il limite ordinario dei 21 anni non si applica. Per i figli con disabilità a carico l’Assegno unico è riconosciuto senza limiti di età, fermo restando il corretto inquadramento della situazione nella domanda e nell’ISEE ove richiesto.
La consultazione delle regole generali è sufficiente nei casi lineari. Conviene invece passare a una verifica diretta della pratica INPS, o rivolgersi a un patronato, quando il figlio cambia più volte condizione nello stesso anno, il reddito è vicino alla soglia, la domanda risulta “in evidenza”, ci sono periodi di studio e lavoro sovrapposti, oppure il nucleo ha elementi transfrontalieri.
Anche la simulazione INPS può essere utile per stimare l’importo, ma l’Istituto precisa che il risultato ha valore indicativo perché si basa sui dati inseriti dall’utente e non sostituisce l’istruttoria. Il servizio è disponibile nella pagina ufficiale Simulazione Importo Assegno Unico.
Per un figlio maggiorenne senza disabilità, la verifica più affidabile parte da tre domande: ha meno di 21 anni? È ancora a carico? Rientra in almeno una delle condizioni previste per studio, tirocinio o lavoro entro il limite reddituale, disoccupazione registrata o Servizio civile universale? Se la risposta è documentabile, il quadro è coerente con i requisiti dell’Assegno unico.
Il controllo va rifatto quando cambia la situazione del figlio, non solo a inizio anno. E va distinto dal controllo dell’ISEE, che incide sull’importo. Per i casi non lineari, le fonti da privilegiare restano la normativa vigente e la posizione aggiornata nel servizio INPS, evitando di affidarsi a vecchie soglie o a informazioni riferite ad annualità diverse.
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